Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, come sostituito dall'articolo 11, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, deve essere assicurato, in ciascuna regione, il mantenimento del rapporto tra la raccolta storica del risparmio e gli investimenti effettuati, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1».
      2. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, come modificato dall'articolo 11, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A tale fine, la percentuale degli investimenti effettuati in ciascuna regione dell'Italia meridionale e insulare deve essere pari alla percentuale della raccolta del risparmio effettuata nella medesima regione e comunque non inferiore al 33 per cento delle erogazioni per tutto il Mezzogiorno e le isole. È possibile derogare ai limiti di cui al secondo periodo per investimenti destinati alla realizzazione di progetti di eccezionale rilevanza nazionale, riconosciuti come tali con legge, e per non più di tre esercizi consecutivi per decennio».